Dramma codice della strada per veicoli d'epoca

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max850
00giovedì 27 settembre 2007 14:53
Revisione per veicoli storici: ANNUALE
Il tutto nasce da un quesito posto al meccanico prima di fare la revisione.
Per i veicoli d’interesse storico va fatta ogni anno o ogni due? Ne è venuta fuori una discussione che ho approfondito sul codice della strada...

1) Per tutti quelli iscritti ASI ecc è annuale perchè rientranti nella categoria “atipica” (bisogna leggere gli articoli 60 e 80 insieme). Occhio che l'assicurazione poi non paga e la PolStr MULTA!!!


[SM=x981199] [SM=x981199] [SM=x981199] [SM=x981199]

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 60: Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico [SM=x981199] [SM=x981199] [SM=x981199]
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
[SM=g27826] [SM=g27826]
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli [SM=x981199] con caratteristiche atipiche [SM=x981199] i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
[SM=g27826] [SM=g27826]


4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1)

ecc ecc...



[SM=x981199] [SM=x981199] [SM=x981199] [SM=x981199]

articolo 80: Revisioni [SM=x981199] [SM=g27813]
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per [SM=x981199] [SM=x981199] i veicoli atipici [SM=x981199] [SM=x981199] la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

ecc ecc

checco127
00giovedì 27 settembre 2007 15:13
A questa pagina pare spiegato bene: www.museodellauto.it/revisione.htm
resta comunque il fatto che all'ultima revisione anche l'addetto della motorizzazione non lo sapeva... ma gli assicuratori sanno sempre tutto!!! quindi....
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